Novità in materia di recupero delle detrazioni per risparmio energetico dopo la conversione in legge del Decreto crescita. Vi ricordo che è entrato in vigore dal 1° luglio u.s.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

È confermata l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all’art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, che prevedono per il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, la possibilità di optare per un contributo di pari importo:

  • anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; 
  • rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato i lavori di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni / servizi. 

È altresì prevista, in sede di conversione:

  • la modifica dell’art. 28, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 28/2011 in materia di contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. In particolare, è previsto che, con riferimento alle modalità attuative di tali agevolazioni / nuovi incentivi, devono essere individuati dagli specifici Decreti attuativi anche gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario e “qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto”;
  • la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori. Tale facoltà è, a sua volta, riconosciuta anche al fornitore dell’intervento nei confronti dei propri fornitori. Resta esclusa:
  • l’ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori;
  • la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari.

dal 1° luglio u.s.

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