Differenza tra somministrazione e cessione di beni – La somministrazione di alimenti da parte di esercizi commerciali, se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo, si configura come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto 4) del D.p.r. 633/1972, scontando così l’aliquota IVA ridotta al 10% come da Tabella A, parte III, n. 121) allegata al decreto. Oltre al chiaro riferimento normativo, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 103 del 17.11.2016 ha chiarito che la predetta attività è riconducibile alla sfera delle prestazioni di fare, includendo altresì la prestazione di dare. Tra l’altro, rientrano in tale fattispecie non solo le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi “classici” (appunto, bar, ristoranti, pizzerie, etc…), ma anche ad esempio in uffici e scuole o anche per il tramite di distributori automatici. 

Al contrario, la preparazione di cibi da asporto senza servizio al tavolo consiste nell’attività di preparazione di cibi pronti per il consumo (riconducibile al codice ATECO 56.10.20), configurandosi quindi come sola prestazione di dare. Per essa, non vi è alcun riferimento specifico nella normativa vigente, dovendo necessariamente individuarne la disciplina IVA di riferimento nei chiarimenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso degli anni. Si può tuttavia già anticipare come per la predetta operazione trovi applicazione l’aliquota IVA differenziata sulla base dei singoli prodotti che compongono la “preparazione alimentare”, senza che sia possibile applicare l’aliquota unica del 10%. Sarà quindi necessario considerare le aliquote IVA del 4% (o 5%) per pane e frutta, del 10% per altri cibi quali la pizza o carne, o quella ordinaria del 22% (applicabile ad esempio alla generalità delle bevande). 

Dalle considerazioni fin qui effettuate, è ragionevole concludere che il consumo di pasti in loco, accompagnato da servizi svolti da parte dell’esercente, propedeutici e finalizzati ad accompagnare la consumazione del pasto, sconterebbe l’aliquota del 10%. Sulla base delle misure disposte dal DPCM 26.04.2020, quindi, tale fattispecie non potrebbe ancora aver luogo, considerato che la somministrazione di bevande ed alimenti risulta ancora vietata. Detta l’eccezione la regione Calabria, la cui ordinanza n. 37 del 30.04.2020 consentirebbe “la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. 

Quindi la regola generale ancora vigente dal 4 maggio è quella di differenziare l’IVA sulla base delle diverse aliquote applicabili.
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