Buongiorno di seguito un riassunto di come vi dovrete comportare dal 1° gennaio 2019.
1) NUMERAZIONE documenti. Vi ricordo che dal 1° gennaio 2019 dovrete ripartire dalla numero 1 sia per le fatture emesse (che saranno rigorosamente elettroniche) sia per le ricevute fiscali.
2) MAGAZZINO: per TUTTI vige l’obbligo di inventariare e valorizzare le merci, i prodotti e le materie prime COMPRATE nel 2018 ma non vendute/utilizzate al 31/12/2018. Tale prospetto dovrà essere consegnato al nostro Studio nel mese di gennaio 2019.
3) CONSEGNA al nostro Studio delle fatture/corrispettivi e altra documentazione utile alla tenuta della contabilità del 4° trimestre 2018 ENTRO E NON OLTRE IL 18 GENNAIO 2019.
ATTENZIONE: le fatture di acquisto datate 2018 e non consegnateci entro il mese di gennaio NON POTRANNO PIù ESSERE CONTABILIZZATE quindi sia il costo sia l’iva andranno persi. FATE ATTENZIONE!
4) FATTURAZIONE ELETTRONICA: per il 2019 saranno esonerati, oltre ai forfettari e ai minimi, coloro che trasmettono le fatture al sistema TESSERA sanitaria quindi medici, veterinari, psicologi ecc…ecc….Le fatture emesse a coloro che NON aderiscono al TS dovranno essere elettroniche così come quelle per docenze, consulenze e/o servizi alle imprese. Saranno esonerate anche le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE che hanno optato per la legge 398/91
NUOVI FORFETTARI (imprese individuali):
Ad oggi non esiste ancora una legge di bilancio definitiva ed approvata ma la bozza riguardante i nuovi forfettari che stanno pubblicando sulle varie riviste specializzate prevede quanto segue:
FATTURATO ANNUO non superiore a 65 mila euro
NO limiti di beni strumentali, costo dei dipendenti e redditi di lavoro dipendente e/o pensione
NO partecipazioni in società (qualunque forma esse abbiano)
DIVIETO di fatturazione ad ex datori di lavoro.
Chi ritenesse di rientrarci è pregato di contattarci per valutare se la scelta è economicamente vantaggiosa.
I vantaggi di chi vi aderirà saranno:
esonero dalla fatturazione elettronica
esonero dall’applicazione dell’iva
costi forfettizzati in base al tipo di attività esercitata
divieto di cumulo con altri redditi
aliquota irpef fissa al 15%
INPS = a chi aderisce al regime ordinario/semplificato.