In questi giorni l’agenzia delle entrate e della riscossione sta inviando una valanga di preavvisi di fermo amministrativo ai contribuenti – le cd “ganasce fiscali” – con l’intimazione a saldare quanto dovuto entro 30 giorni, pena il blocco alla circolazione del mezzo.
L’oggetto di questi invii sono le cartelle non rientranti nella definizione agevolata (rottamazione quater) o indicate come escluse; in conseguenza di questa classificazione l’Agenzia delle entrate riscossione (AdER) sta inviando massivamente ai contribuenti le comunicazioni preventive di fermo amministrativo sulle autovetture e motocicli.
La comunicazione contiene il sollecito a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di tutte le cartelle non comprese nelle domande per la rottamazione.
I contribuenti che hanno ricevuto queste comunicazioni dovranno quindi procedere come segue:
- se il contribuente che ha ricevuto l’avviso ritiene che la somma non sia dovuta, può chiedere all’Agente della riscossione, nei termini e per i casi indicati dalla legge di far verificare all’Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Eventuali chiarimenti in merito alle somme dovute devono essere richiesti direttamente al competente ufficio dell’Ente creditore (individuato nel prospetto “Dettaglio del debito“) che risponde, in via esclusiva, della correttezza degli addebiti dai quali è derivato l’avvio di questa procedura di fermo amministrativo;
- qualora, invece, il contribuente, riscontrasse la correttezza della comunicazione, l’importo richiesto andrà saldato entro 30 giorni post notifica dell’atto.
Qualora, il contribuente non dovesse adempiere come indicato il fermo amministrativo relativo all’automobile, al motorino o a qualsiasi altro mezzo verrà iscritto al Pra (Pubblico registro automobilistico) senza ulteriori comunicazioni, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 86 del dpr n. 602/73.