Ai sensi dell’art.64 commi da 6 a 11 del DECRETO SOSTEGNI BIS, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani sono introdotte agevolazioni ai fini delle imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
- hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
In particolare, tali soggetti sono esonerati dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale.
L’agevolazione si applica agli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi dieminenti pregi artistici o storici);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA, agli acquirenti (che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato), è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, che può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
Il credito d’imposta in esame non dà luogo a rimborsi.
I finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali:
- ricorrono le predette condizioni (non aver compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);
- la sussistenza degli stessi risulti nell’atto di finanziamento;
sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.
NB Le predette disposizioni si applicano agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.6.2022.
In caso di insussistenza / decadenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame (e pertanto risultino dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale), per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla Nota II bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, DPR n. 131/86 e dall’art. 20, DPR n. 601/73.
In particolare, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle imposte.