La D.G.R. 8 giugno 2015, n. 18-1540, obbliga tutti i responsabili tecnici di imprese di installazione e manutenzione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), abilitati ai sensi del DM 37/08 alla data del 1 agosto 2013, a dimostrare di aver svolto aggiornamenti tecnico normativi su temi afferenti le energie rinnovabili per almeno 16 ore con cadenza triennale. 

Alla luce di norma, in attuazione al D.lgs. 28/11, tutti i responsabili tecnici delle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione straordinaria di:  
– caldaie, caminetti e stufe a biomassa
– sistemi solari fotovoltaici 
– sistemi solari termici  
– sistemi geotermici a bassa entalpia 
– pompe di calore 

devono mantenere la qualifica professionale acquisita ai sensi del DM 37/08 specificatamente per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile sopra citati, partecipando per almeno 16 ore a seminari o corsi di aggiornamento tecnico-professionale, pena la decadenza della qualifica ad intervenire sugli impianti F.E.R.. 

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, la legge prevede che gli attestati di frequenza agli aggiornamenti F.E.R. dovranno essere inseriti, a cura dei soggetti che li hanno rilasciati (in Regione Piemonte: Associazioni di categoria od Enti di formazione accreditati) nella visura camerale delle ditte. Si è purtroppo ancora in attesa delle istruzioni attuative di tale adempimento da parte del Ministero, ma questa norma determina un rilievo sempre maggiore alla frequenza dei corsi previsti in quanto si evita il rischio di vedersi escludere dal mercato degli impianti maggiormente sostenibili che sono ormai oggetto della maggior parte dei lavori richiesti dai committenti.

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