REGIME FORFETTARIO DAL 2023
A seguito della modifica della lett. a) del citato comma 54, è modificato il requisito d’accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Gli altri requisiti per l’adozione del regime sono invariati.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA – comma 72
è confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:
- assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell’igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:
- per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
- per “bambini nella prima infanzia” si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
I prodotti per “l’alimentazione dei fanciulli”, diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all’aliquota IVA del 10%. |
RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLET – comma 73
In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36 – comma 74 e 75
È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
In particolare per gli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B – comma 76
In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:
- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.
ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI – comma 81 e 82
Con l’introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili:
- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;
ovvero
- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA – commi da 148 a 150
Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione di elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata l’introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:
- consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
- dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione del contribuente / esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA.
apertura nuova partita iva e polizza fideiussoria
è confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
- imprenditore individuale;
- lavoratore autonomo;
- rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.
A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:
- la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
- un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a €50.000.
Il soggetto destinatario del Provvedimento emesso ai sensi dei predetti commi 15-bis e 15-bis.1 è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (non è applicabile l’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).
La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).
VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – comma 151
Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:
- di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
- effettuate nei confronti di acquirenti privati;
è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame
“intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni … quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto … nei confronti di consumatori finali”.BONUS MOBILI – comma 277In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE – comma 384è confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore. COSTI TRANSAZIONI ELETTRONICHE – commi da 385 a 388In base all’art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.BONUS PSICOLOGO – comma 538In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1-quater, DL. 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024. |