Dal prossimo 1° marzo 2023 l’Assegno Unico e Universale verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda. Lo ha reso noto l’Inps con la Circolare n. 132/2022 pubblicata ieri, in cui è specificato che ciò varrà per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.
Questa “novità”, spiega l’Istituto, è dovuta alla messa in atto della previsione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, secondo cui l’Inps “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.
Pertanto, l’Inps erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nel proprio archivio, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
Variazioni della domanda – L’Inps ricorda, inoltre, che in talune ipotesi è necessario modificare la domanda di Assegno unico inizialmente presentata e, in specifici casi, occorre anche presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli).
Il potenziale beneficiario sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
Domanda in caso di soggetti nuovi beneficiari – In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico – ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova nello stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata” – al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le consuete modalità (portale web dell’Istituto, Contact Center Integrato, tramite Patronato, App mobile Inps).
Termini di presentazione dell’ISEE – L’Inps precisa, infine, che in tutte le ipotesi sopra descritte (domanda di Assegno unico già presentata, presentazione di nuova domanda per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti) sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (cfr. articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021
In attuazione di quanto stabilito all’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 230/2021, l’Istituto fa presente che l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Al riguardo, viene precisato che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.