Con l’abolizione definitiva dell’esterometro a partire dal 1° luglio 2022, per le operazioni di acquisto di beni e di prestazione di servizi  ricevute  da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sarà obbligatorio trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il Sistema di Interscambio. Occorrerà pertanto fare un’autofattura elettronica entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera cartacea.

Chi acquista all’estero si deve pertanto ricordare di fare autofattura elettronica con le seguenti tipologie di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c.2, D.P.R. n. 633/72, ossia acquisto di beni da imprese estere con rappresentate fiscale in Italia e beni già presenti nel territorio nazionale.

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