Buongiorno, per effetto dell’emergenza epidemiologica, gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono definire, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal nuovo decreto, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, presentate nell’anno 2018, ma riferite al 2017, e di quelle presentate nel 2019, con riferimento al 2018.
Condizioni– Per accedere alla definizione, i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, devono avere subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (2019), come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale della stessa imposta per il periodo d’imposta 2020.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, per il rispetto della condizione, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
Si fa notare che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. forfettari), la norma non può essere applicata prima del 30 novembre 2021. Infatti, per determinare la riduzione dei ricavi o compensi del 2020 rispetto a quelli del 2019, occorre attendere necessariamente il 30 novembre 2021, in quanto la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, va presentata entro detta data.
Da notare altresì, che possono usufruire della disposizione in esame tutti i soggetti, persone fisiche, società e enti, purché titolari di partita IVA.
Modalità– L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso per effetto delle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
Quindi sarà la stessa Agenzia delle entrate che proporrà al contribuente, avente le condizioni, la definizione agevolata.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma sono escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e, quindi, come già anticipato, versamento in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.