1) La domanda si potrà presentare dal 1° aprile. 

2) Spetta a tutti gli iscritti all’inps (artigiani, commercianti, AGENTI DI COMMERCIO, SOCI DI SNC/SAS, SOCI DI SRL ISCRITTI all’Inps)
3) Sembra che spetti anche a coloro che non sono in regola con i versamenti
4) non spetta ai pensionati
5) TUTTI dovrete avere il proprio codice PIN dell’inps (da non confondere con quello dell’agenzia delle entrate). Per chi ne ha appena fatto richiesta basteranno i primi 8 caratteri rilasciati tramite sms o mail. In alternativa si potrà usare SPID o la firma digitale. Quando dico che tutti dovrete avere un PIN significa che ogni persona fisica, che dovrà richiedere i 600 euro, DOVRA’ avere il pin. Per le società quindi ciascun socio.….e l’indennità verrà pagata al socio e non alla società.
IL NOSTRO STUDIO NON POTRA’ FARE LA RICHIESTA AL VOSTRO POSTO PER SVARIATI MOTIVI TRA CUI L’IMPOSSIBILITA’ DI GESTIRE I PIN PERSONALI DI TUTTI E IL BLOCCO DELL’ACCESSO DA PARTE DEL SITO INPS DOPO VARI COLLEGAMENTI SEMPRE DALLO STESSO INDIRIZZO IP. 

PERTANTO CIASCUNO DI VOI DOVRA’ COMPILARSI LA DOMANDA. Ricordatevi che ne dovrete fare una per ciascun iscritto/avente diritto.
Noi vi supporteremo per quanto ci sarà possibile tenendo presente che ANCHE NOI, ad oggi , NON conosciamo la modulistica nè la procedura.

BONUS 600 EURO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

L’indennità di 600 euro è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare seccanon superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambi i casi, l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

Con riferimento ai professionisti di cui al primo punto alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell’interpretazione dell’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanze regionali.

Considerato che tale requisito non è riproposto nel successivo punto b, dedicato ai lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, si ritiene che l’espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso (si pensi, ad esempio, al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).

contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domandanon dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, hanno diritto all’indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l’attività.

A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:

a) per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;

b) per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti. Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si prospetta quindi un c.d. “click day

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