Buongiorno di seguito un riassunto della CIRCOLARE INPS pubblicata ieri SUL BONUS 600 EURO che si potrà richiedere a partire da domani 1° APRILE accedendo direttamente sul sito dell’inps (www.inps.it)
Attenzione: PER il bonus 600 euro erogato dall’Inps NON E’ NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVER SUBITO UNA CONTRAZIONE DEL FATTURATO O DEL REDDITO. INOLTRE IL GOVERNO HA PRECISATO CHE CI SARANNO RISORSE PER TUTTI (NON ci sarà un click day)
OGNUNO DI VOI DOVRA’ PRESENTARE AUTONOMAMENTE LA DOMANDA (UNA PRATICA PER OGNI ISCRITTO). Munitevi di pazienza perchè il sito dell’inps sarà preso d’assalto e non è detto che funzioni correttamente. Non essendoci il click day si potrà presentare la domanda anche nei giorni successivi.
Iscritti alla Gestione separata (AD ESEMPIO IGIENISTI DENTALI, CONSULENTI, LOGOPEDISTI, FISIOTERAPISTI ECC….ECC…..) – In primis è stato chiarito l’ambito applicativo dell’indennità prevista dall’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020 destinata a liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell’INPS
A riguardo, l’Istituto ha chiarito che l’indennità prevista nella misura di 600,00 euro per il mese di marzo compete ai soggetti non titolari di pensione e coperti, in via esclusiva, dall’assicurazione di cui alla Gestione separata. Si tratta pertanto dei lavoratori che versano la contribuzione con aliquota piena che, per il 2020, è stabilita nella misura del 34,23% (QUESTO VUOL DIRE CHE NON SPETTA A CHI E’ ANCHE LAVORATORE DIPENDENTE O PERCEPISCE REDDITI ASSIMILATI)
Precisato anche che rientrano nella platea dei beneficiari i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perso involontariamente il lavoro, indipendentemente dalla percezione della detta indennità, possono comunque accedere alla prestazione DIS-COLL.
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO(ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGENTI DI COMMERCIO, SOCI DI SNC O SAS, SOCI DI SRL COADIUVANTI E COLLABORATORI DELLE IMPRESE FAMILIARI)– L’INPS ha poi chiarito il perimetro dell’articolo 28 del decreto “Cura Italia” in virtù del quale potrà essere erogata l’indennità di 600,00 euro, relativa al mese di marzo, ai lavoratori autonomi non titolari di pensione, o iscritti ad altra forma di previdenza se non alla Gestione separata, titolari di assicurazione generale obbligatoria. Si tratta di artigiani, commercianti, e lavoratori autonomi agricoli iscritti all’ex Gestione SCAU in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Con la circolare in commento, l’Istituto ha fugato ogni dubbio ancora restante ed ha specificato che rientrano a pieno titolo nella platea dei beneficiari gli imprenditori agricoli professionali, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Per soci di società di persone e capitali, nonché per agenti di commercio iscritti Enasarco, confermato quanto già chiarito dal MEF, e pertanto potranno anch’essi accedere al beneficio.
Cordialità