Autore: Redazione Fiscal Focus


Con la Circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del D.L. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis) per il sostegno a favore dei genitori lavoratori per i periodi di chiusura e sospensione delle attività scolastiche nelle regioni c.d. rosse, individuate dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Il bonus, previsto fino a un massimo di 1.000 euro, potrà essere erogato per prestazioni lavorative di baby-sitting svolte in linea generale a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.
Nella Circolare viene anche specificato che l’erogazione del bonus avviene in considerazione della chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. zone rosse. Pertanto è erogabile esclusivamente in favore degli
alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda
(la frequenza di una delle predette classi sarà verificata sulla base dell’attestato di frequenza della scuola stessa all’uopo rilasciato dal dirigente scolastico, da allegare alla
domanda telematica).
Possono richiedere il bonus anche le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell’infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata
disposta la chiusura.

Zone rosse – Per l’individuazione delle zone rosse, la Circolare in commento fa riferimento all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (G.U. – Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020), del 10 novembre
2020 (G.U. – Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020), del 13 novembre (G.U. – Serie Generale n. 284 del 14 novembre 2020) e del 20 novembre 2020 (G.U. – Serie Generale n. 290 del 21 novembre 2020).
Le zone rosse cui si riferiscono le istruzioni sono pertanto:
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;
Provincia autonoma di Bolzano;
Campania e Toscana;
Abruzzo.

Posto che il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato dall’Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020, viene specificato che saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in
data successiva.

In particolare, è necessario che:

a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Nel caso di genitori residenti in Comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa. Cosi, ad
esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto conto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio.
Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa.Ad esempio, se il genitore è residente
a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta.
Lavoratori interessati – Sono interessati i genitori lavoratori iscritti alla Gestione, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tali soggetti non devono essere
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Esclusi, invece, i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario.
Importo del bonus- L’importo spettante ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza
dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei decreti Cura Italia e Rilancio.
La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall’altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile (circostanza che dovrà essere dichiarata dal genitore richiedente)
In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga,
assegno ordinario etc.) o cessazione dell’attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali requisiti dovranno essere autodichiarati nel modello di domanda e saranno verificati nella fase di istruttoria della domanda dalla Struttura territoriale competente.
Modalità di erogazione – Il bonus verrà erogato tramite il Libretto Famiglia previa registrazione del genitore beneficiario (utilizzatore) e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito
dell’Inps.
Le prestazioni lavorative remunerabili sono, in linea generale, quelle svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. Le
date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Le
prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

L’Inps precisa, infine che:
è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, fermi restandogli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale; il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari (rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado)
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