È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 67 del 21-03-2022) ed è entrato in vigore il 22 marzo 2022, il D.L. n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti che vanno dal contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti alle misure in tema di prezzi dell’energia, dai sostegni alle imprese ai presidi a tutela delle imprese nazionali, nonché all’accoglienza umanitaria.
Bonus carburante – Nell’ambito delle misure per il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, s’introduce anche un “bonus carburante”. L’articolo 2 del summenzionato decreto-legge, infatti, stabilisce che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, «nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986».
La disposizione introdotta dal decreto-legge in commento, in qualche modo può richiamare anche quanto disposto nel decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 marzo 2016. In tale decreto, infatti, relativamente ai voucher, l’articolo 6 stabilisce che, i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
PER CHI VOLESSE APPROFITTARE DI QUESTA AGEVOLAZIONE A FAVORE DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI DEVE SENTIRE IL PROPRIO CONSULENTE DEL LAVORO.
Diversamente gli acquisti di buoni carburante fatti senza una finalità ricostruibile e giustificabile NON SONO MAI DETRAIBILI/DEDUCIBILI.