Con l’articolo 26 della bozza della Legge di Bilancio 2026, il Governo introduce un pacchetto di misure volte a contrastare le indebite compensazioni di crediti fiscali inesistenti e il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione.

L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la lotta all’evasione e alle frodi tributarie, dall’altro garantire una maggiore equità tra i contribuenti, assicurando che chi ha debiti verso l’Erario non possa continuare a compensarli con crediti d’imposta.

Compensazioni vietate anche per i crediti legati ai bonus edilizi

La prima novità riguarda i crediti d’imposta agevolativi, inclusi quelli legati ai bonus edilizi. Infatti, il comma 1 dell’articolo 26 modifica profondamente l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 39/2024, ampliando l’ambito di applicazione del divieto di compensazione.

In particolare, viene stabilito che: “I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 per il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi (INPS e INAIL).”

La norma si applica anche ai crediti trasferiti a soggetti terzi, come nel caso dei bonus edilizi ceduti o scontati in fattura.

In sostanza, la nuova disposizione estende l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, già in vigore per banche e intermediari finanziari, a tutti i soggetti titolari di crediti agevolativi.

Debiti oltre 50mila euro: scatta il blocco delle compensazioni

Un altro intervento significativo è previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Viene modificata la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione.

La soglia – attualmente fissata a 100.000 euro – viene ridotta a 50.000 euro. Di conseguenza, dal 1° luglio 2026, i contribuenti che hanno debiti fiscali o contributivi scaduti superiori a 50.000 euro non potranno utilizzare in compensazione i propri crediti, salvo specifiche eccezioni (come i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997).

Cosa cambia per imprese, professionisti e contribuenti

Tutte le modifiche introdotte dall’articolo 26 decorrono dal 1° luglio 2026, lasciando dunque alle imprese e ai professionisti il tempo necessario per adattarsi ai nuovi vincoli.

L’impatto maggiore si avrà su:

  • imprese con crediti agevolativi (bonus, crediti per investimenti, ecc.);
  • soggetti con debiti fiscali o contributivi significativi, che vedranno limitato l’uso dei crediti in compensazione;
  • consulenti che hanno consigliato l’acquisto o l’utilizzo di crediti d’imposta con la prospettiva della compensazione su contributi e premi.

Si tratta, quindi, di una stretta preventiva che mira a rendere più sicuro e trasparente l’utilizzo dei crediti fiscali nel sistema tributario italiano.

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