Buongiorno, l’art. 4, comma 4, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede l’annullamento automatico dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, a favore dei soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.
Con il Decreto 14.7.2021 il MEF ha definito le modalità attuative e le date di annullamento dei predetti debiti.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è intervenuta fornendo, con la Circolare 22.9.2021, n. 11/E, gli opportuni chiarimenti, di seguito esaminati.SOGGETTI INTERESSATI
La definizione dei carichi in esame interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile, ai fini IRPEF / IRES, fino a € 30.000.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E la disciplina in esame interessa sia le persone fisiche sia i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Individuazione del reddito di riferimento
In merito all’individuazione del reddito di riferimento, il citato DM 14.7.2021 non contiene alcuna indicazione. Sul punto l’Agenzia distingue tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.
Persone fisiche
Dopo aver rammentato che:
- il reddito complessivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, TUIR è determinato dalla somma di tutti i redditi prodotti dal contribuente, al netto delle perdite di lavoro autonomo;
- ai fini della verifica del predetto limite reddituale va fatto riferimento al “reddito imponibile”, ossia al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri deducibili;
l’Agenzia specifica che, considerata la finalità agevolativa della disciplina in esame (riduzione dei debiti del contribuente), il limite reddituale va individuato sulla base del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” come già definito dalla stessa Agenzia nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E.
È quindi necessario sommare al reddito imponibile i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Così, con riferimento al mod. 730 / REDDITI 2020, relativo al 2019, va considerata la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile IRPEF (rigo 14, mod. 730-3 o rigo RN4, mod. REDDITI);
- reddito assoggettato alla cedolare secca (rigo 6, mod. 730-3 o somma righi RB10, campo 14 + RB10, campo 15 + RL10, campo 6, mod. REDDITI).
![]() | Per l’individuazione del reddito di riferimento rilevano le CU/2020 (in assenza di un modello dichiarativo) e i mod. 730 / REDDITI 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14.7.2021. |
L’Agenzia puntualizzata, infine, che non sono considerate le dichiarazioni contenenti, oltre al Frontespizio, i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata / imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti / attività all’estero – IVIE / IVAFE), RV, rigo 9 (addizionale comunale IRPEF) e rigo 17 (acconto addizionale comunale IRPEF).
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per tali soggetti sono considerati i redditi risultanti dai mod. REDDITI SC / SP / ENC 2020 che nel Frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende il 31.12.2019.DEBITI FINO A € 5.000 OGGETTO DI CANCELLAZIONE
La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti:
- di importo residuo al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale importo è riferito a ciascun carico (non riguarda, necessariamente, l’importo totale del ruolo);
- risultanti dai singolicarichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui agli artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (“rottamazione”) nonché all’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”).
Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 11/E evidenzia che:
- l’annullamento automatico riguarda i carichi affidati da qualunque Ente creditore pubblico e privato, che sia ricorso alla riscossione a mezzo ruolo, salvo i debiti espressamente esclusi di cui al comma 9 del citato art. 41;
- sono esclusi dal computo del limite dei debiti (€ 5.000) gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- come sopra accennato, non rileva l’importo complessivo della cartella, ma gli importi dei “singoli carichi” (singola voce che compone il debito del contribuente) contenuti nelle stesse.
In presenza, nella medesima cartella di pagamento, di una pluralità di carichi solo quelli di importo non superiore a € 5.000 beneficiano dell’annullamento.Dovendo fare riferimento all’importo “residuo” al 23.3.2021 beneficiano dell’annullamento anche i carichi originariamente di importo superiore a € 5.000 che a seguito, ad esempio, di sgravio / pagamento parziale, anche a seguito di definizioni agevolate, risultano al di sotto del limite di € 5.000;
- per individuare i carichi definibili va fatto riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’Agente della riscossione, ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi dall’Ente creditore all’Agente della riscossione.
Per effetto di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
![]() | Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4, DL n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010. |
PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEI DEBITI
L’annullamento dei debiti fino a € 5.000 avviene secondo la seguente procedura.
Entro il 20.8.2021 | L’Agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo al 23.3.2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi debiti di importo residuo alla predetta data fino a € 5.000, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010. |
Entro il 30.9.2021 | L’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorre il requisito reddituale, restituisce a quest’ultimo il predetto elenco segnalando i codici fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati al 14.7.2021, risultano aver conseguito redditi imponibili 2019 superiori a € 30.000. |
Entro il 31.10.2021 | Annullamento dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall’Agenzia delle Entrate in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale.L’Agente della riscossione procede in autonomia con l’annullamento senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo può comunque verificare l’annullamento consultando presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione la propria situazione debitoria.![]() |
![]() | Le somme versate prima della data dell’annullamento “restano definitivamente acquisite”. |
Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 del Decreto in esame, la sospensione della riscossione nonché i relativi termini di prescrizione per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 ha termine il 31.10.2021.
Merita evidenziare che la cancellazione automatica interessa anche i carichi oggetto di contenzioso. In tal caso, posto che solo dopo il 31.10.2021 lo stralcio determina l’estinzione del giudizio, su richiesta di parte è possibile richiedere il rinvio dello stesso.VERIFICA DEBITI FINO A € 5.000 E ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO
I soggetti interessati possono verificare la presenza, nelle cartelle / avvisi, di debiti fino a € 5.000 nell’ambito del “piano di pagamento” della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”, accedendo al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
![]() | Se dalla predetta verifica risultano carichi potenzialmente interessati dall’annullamento ex DL n. 41/2021, al sussistere delle condizioni reddituali richieste, l’interessato può “stampare in autonomia i moduli”. Qualora lo stesso risulti in regola con il pagamento delle rate precedenti, può “utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute [ai fini della rottamazione-ter / saldo e stralcio], calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi”. |