Con il decreto crescita, dal 1° luglio 2019, scompaiono le sanzioni da 50 a 100 euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.
L’art. 3-bis del DL 34/2019 – inserito in sede di conversione dall’art. 1, comma 1 della L. 28 giugno 2019 n. 58 – infatti, sopprime l’ultimo periodo dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, abrogando la sanzione di 50 o 100 euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.La proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno in ogni caso comunicate all’Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, come previsto (per tutte le locazioni, a prescindere dalla cedolare secca) dall’art. 17 del DPR 131/86.