Buongiorno,
con il DL Anti-frodi (entrato in vigore il 12 novembre) è stato esteso alle detrazioni per interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% – 50% – 65% – 70% – 80% – 90%, ecc. l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti al beneficio di imposta.
Con esso è stata prevista, per tutte le detrazioni “ordinarie”, l’asseverazione generalizzata della congruità delle spese sostenute da prodursi secondo le indicazioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del predetto DL Rilancio.
Ad oggi però per le detrazioni “ordinarie” restano ignote le forme e le modalità tecniche per la verifica di tale congruità. Questo aspetto con ogni probabilità verrà definito da un Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di prossima emanazione. In assenza di espresse indicazioni e del relativo Decreto Ministeriale non si conosce quale debba essere il canale da utilizzare per cristallizzare la spettanza del beneficio.
Per questo motivo, pur riaprendo l’agenzia delle entrate il canale di comunicazione delle cessioni del credito, eccettuando i casi di Superbonus per i quali nulla cambia, le cessioni delle detrazioni “ordinarie” non sono fattibili.
Cordialità
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