Buongiorno di seguito le novità in vigore dal 21 dicembre 2021Si attendono chiarimenti e nel frattempo evitate comportamenti imprudenti.

Lavoro autonomo occasionale: modalità di comunicazione

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione l’articolo 14 del Testo unico prevede, con l’obiettivo di monitorare e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso, l’obbligo di segnalare preventivamente l’attività dei lavoratori autonomi occasionali con “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

La comunicazione all’ITL sarà effettuata dal committente a mezzo, si legge nel disegno di legge, SMS o posta elettronica secondo le “modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81” in materia di lavoro intermittente.

L’articolo in questione prevede infatti l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.

La comunicazione che, come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27, non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello UNILAV di assunzione, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”.

Quest’ultimo deve contenere:

  • Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro;
  • Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.

Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:

  • Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”);
  • Email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
  • SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
  • App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.

Lavoro autonomo occasionale: rinvio totale

Stando ai dossier parlamentari che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge, le nuove modalità di comunicazione imposte per i lavoratori autonomi occasionali replicheranno in toto quelle previste in materia di job on call. Di conseguenza, il rinvio operato dal nuovo articolo 14 del Decreto legislativo n. 81 agli obblighi previsti in materia di lavoro intermittente (definiti all’articolo 15 comma 3 del Dlgs. n. 81/2015) sarà totale.

Sul punto si attendono comunque indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Lavoro autonomo occasionale: sanzioni

Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Come si legge nel ddl di conversione, in tali ipotesi “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

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