I tempi per aderire e valutare sono strettissimi…DOBBIAMO TRASMETTERE TUTTO ENTRO IL 31 ottobre 2024. L’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate che ha stravolto la normativa è del 18 settembre.
Per i forfettari l’eventuale adesione vale SOLO per il 2024 in via sperimentale.
Per tutti gli altri soggetti che applicano gli ISA (ex studi di settore) l’eventuale adesione vale per il 2024 e 2025.
Partiamo dalle esclusioni.
L’accesso al CPB è riservato ai soggetti ISA / contribuenti forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dagli artt. 10, 11 e 24, D.Lgs. n. 13/2024.
Le condizioni ostative sono classificate nei 3 seguenti raggruppamenti, facendo riferimento al periodo temporale a cui sono riferibili.
* primo raggruppamento → cause che si verificano in anni precedenti a quelli cui si riferisce la proposta* secondo raggruppamento → cause che si verificano nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta
* terzo raggruppamento → cause che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato
PRIMO RAGGRUPPAMENTO DI CAUSE DI ESCLUSIONE:
1) presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi.
Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi
non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i predetti debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Sul punto, nella Circolare n. 18/E in esame l’Agenzia precisa che:
– la soglia di € 5.000 riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari / contributivi del
contribuente, anche in presenza di singoli debiti di importo unitario inferiore alla soglia
(così, la condizione si realizza, ad esempio, in presenza di un debito tributario pari a € 4.500 e un debito contributivo pari a € 4.500);
– posto che la situazione debitoria va verificata con riguardo all’anno precedente al periodo
d’imposta cui si riferisce la proposta, la verifica va effettuata con riferimento al 31.12.2023.
La rimozione della causa ostativa mediante l’estinzione del debito / parte eccedente
€ 5.000, va effettuata in un momento precedente a quello di accettazione della
proposta (invio mod. REDDITI 2024).
2) omessa presentazione della dichiarazione in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021), in presenza dell’obbligo dichiarativo;
3) condanna per reati in materia di II.DD. e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false Comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021). Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
SECONDO RAGGRUPPAMENTO
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023),
conseguimento, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo (condizione prevista solo per i soggetti ISA).
TERZO RAGGRUPPAMENTO
Le seguenti condizioni ostative hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nell’applicazione del
concordato e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui
la stessa trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del
contribuente che ha aderito al concordato:
1) adesione, per il 2024, al regime forfetario. In pratica il CPB è precluso al contribuente in regime ordinario nel 2023 che nel 2024 ha adottato il regime forfetario (condizione prevista solo per i soggetti ISA);
2) fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati, modifiche della compagine sociale nel 2024 (condizione prevista solo per i soggetti ISA).
Sul punto nelle specifiche risposte l’Agenzia ha precisato che anche la cessione di ramo
d’azienda rientra nell’ambito della predetta causa di esclusione.
EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PER I SOGGETTI ISA
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare quanto concordato nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso e deve pagare (fino all’ultimo centesimo) le imposte e i contributi previdenziali su tali redditi.
L’accettazione della proposta vincola al rispetto del concordato anche i soci / associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, studi associati, srl trasparenti).
Il reddito d’impresa minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000.
Per le snc / sas / imprese familiari ex art. 5, TUIR, nonché per le società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / collaboratori in base alle relative quote di partecipazione.
È esclusa dal concordato l’IVA, che va applicata in base alle ordinarie disposizioni
Nella Circolare n. 18/E in esame, l’Agenzia conferma inoltre che non possono accedere al concordato i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 (e di conseguenza 2024).
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA PROPOSTA
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.10.2024, ossia entro il termine
previsto dall’art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024
CESSAZIONE DEL CPB
Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente:
* modifica l’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
* cessa l’attività.
* aderisce al regime forfetario.
* fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati di cui all’art. 5, TUIR, modifiche della compagine sociale.
EFFETTI DERIVANTI DALL’ADESIONE AL CPB
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che accettano la proposta di concordato:
* sono riconosciuti i benefici premiali ISA, compresi quelli relativi all’IVA ex art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, ossia, esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc. (per i soggetti ISA);
* non possono essere effettuati accertamenti ex art. 39, DPR n. 600/73, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal concordato.
Qualora passasse l’emendamento al DL OMNIBUS in via di conversione, secondo l’ultima formulazione i soggetti che applicano gli ISA e decidono di aderire al CPB entro il prossimo 31ottobre 2024, con il versamento di un’imposta sostitutiva potranno bloccare gli accertamenti relativi ai periodid’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sia ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, che dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto.
CAUSE DI DECADENZA
In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito concordato se maggiore di quello effettivamente conseguito.
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta nel caso in cui:
a) a seguito di accertamento, per il 2024 – 2025 o per il 2023, sia rilevata l’esistenza di ricavi / compensi non dichiarati o l’inesistenza / indeducibilità di costi / spese dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi / compensi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. A tal fine, sono considerate di non lieve entità:
– violazioni che integrano un reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, relativamente al 2024 – 2025;
– comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor
reddito / VAP oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. La presenza della causa di decadenza in esame impone di compilare in modo accurato i dati ISA relativi al 2023 dichiarati nel mod. REDDITI 2024;
– omessa presentazione del mod. REDDITI / IRAP / IVA / 770 per il 2024 – 2025;
– mancata / non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione / trasmissione di dati incompleti o non veritieri (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97) / mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97), contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);
– omessa tenuta / conservazione delle scritture contabili / documenti / registri previsti in materia di imposte dirette / IVA;
– omessa installazione / manomissione del RT;
b) a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 (presentazione dichiarazione integrativa), risulta una quantificazione diversa del reddito / VAP rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato;
c) sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una causa di esclusione dal CPB di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, ossia:
– omessa presentazione del mod. REDDITI in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
– condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
La lett. l) del comma 1 dell’art. 4 del Decreto in esame introduce il nuovo art. 20-bis, D.Lgs. n.13/2024, prevedendo in via facoltativa un’imposizione sostitutiva:
* strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta;
* applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta antecedente rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16.
Aliquota applicata / Punteggio ISA
15% inferiore a 6
12% pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10% pari o superiore a 8
Restano esclusi i contributi che sono sempre dovuti in forma piena.