Buongiorno dal Decreto Correttivo approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri arrivano modifiche alla disciplina del Concordato preventivo biennale.

In primo luogo, PER COLORO CHE NON HANNO ADERITO AL CPB 2024/2025, si potrà valutare l’adesione per il biennio 2025/2026 esercitando l’opzione ENTRO IL 30/09/2025

Purtoppo il Decreto Correttivo non risolve il problema del doppio adempimento, il primo collegato all’adesione al CPB (30 settembre 2025) il secondo relativo alla trasmissione del modello Redditi (31 ottobre 2025). A regime, infatti, l’adesione al CPB non avviene mediante il modello dichiarativo, motivo per cui per il biennio 2025-2026, a differenza di quanto accaduto per il primo biennio adesione, sarà necessario espletare due distinti adempimenti, fra loro strettamente correlati, nell’arco di un mese. 

Altra novità importante riguarda l’ESCLUSIONE DEFINITIVAMENTE con decorrenza dal 1° gennaio 2025, facendo salve le adesioni esercitate per il periodo d’imposta 2024, dei contribuenti forfettari. 

In controtendenza con lo scopo originario della norma, volta ad avvantaggiare inizialmente coloro che subivano maggiormente il salto di reddito, è l’applicazione delle imposte ordinarie in caso di incremento di reddito superiore agli 85 mila euro vale a dire le aliquota del 43 per cento per i soggetti Irpef e del 24 per cento per i soggetti Ires.

In senso anti abuso vengono introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione. Non potranno aderire al CPB i lavoratori autonomi che esercitano l’attività di arte e professione in forma individuale e, contestualmente, partecipano ad associazioni professionali di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società tra professionisti di cui all’articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 o società fra avvocati di cui all’articolo 4-bis della Legge n. 247 del 2012. La causa di esclusione verrà meno se anche l’associazione o la società abbia aderito al CPB per i medesimi periodi d’imposta. 

Ultimo intervento della norma riguarda le cause di esclusione e cessazione che operano esclusivamente qualora il conferimento abbia ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda, non rilevando a tal fine il conferimento di denaro da parte dei soci. Vengono superati, in questo modo, i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 5 febbraio 2025. 

Ovviamente quanto sopra dovrà passare tramite l’iter parlamentare prima di diventare legge quindi potranno esserci ulteriori modifiche.

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