Credito d’imposta imprese non energivore –Presupposto per l’applicazione del credito d’imposta in esame è il sostenimento, da parte delle imprese “non energivore”, di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1.4.2022 – 30.6.2022.

Le spese rilevanti, così come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§ 1.2 e 2.2), sono quelle rientranti nella macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per materia energia”, in cui sono comprese:

  • i costi per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
  • il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
  • la commercializzazione.

Non costituiscono, invece, spese agevolabili, a mero titolo esemplificativo:

  • le spese di trasporto;
  • le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
  • le imposte inerenti alla componente energia;
  • ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Condizioni per la fruizione – Le imprese non energivore (ossia quelle diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017 e che sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) possono beneficiare del credito d’imposta in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia “calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

In altri termini, per beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 21/2022, occorre quindi verificare che il costo medio dell’energia elettrica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13/2022 (§ 3.1), ha precisato che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sopra elencati rientranti nella voce abitualmente indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”, al netto delle imposte e di eventuali sussidi.

Con specifico riferimento al credito per le imprese non energivore, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, in analogia a quanto esplicitato dalle disposizioni relative alle imprese energivore. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Semplificazioni per il calcolo – Nel corso dell’esame in sede referente del DL n. 50 del 17.3.2022 è stata introdotta una semplificazione alle modalità di calcolo del credito per le imprese non energivore e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas. In particolare, attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’art. 2, è stato chiarito che, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, detto venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Sarà l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

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