L’articolo 32, del decreto Sostegni bis veicolato nel decreto legge 73/2021, introduce per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

In particolare il comma 1, dispone che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso dell’apposito codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

La finalità dell’intervento, come indicato nella norma medesima, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il richiamato credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’articolo 125, del decreto legge 34 del 2020, cd. decreto Rilancio, ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extraalberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 2 , elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale.

 

Spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione

Sono ammissibili al credito d’imposta in esame le spese sostenute per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
     
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti suindicati;
     
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
     
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
     
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
     
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il provvedimento in commento, adottato ai sensi del comma 4 , del citato articolo 32, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1, del medesimo articolo 32.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (di seguito “Comunicazione”), con le relative istruzioni.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:

  1. il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
     
  2. i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come anticipato la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile:

  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
     
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità suindicate.

Ammontare del credito d’imposta

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
     
  2. in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanare entro il prossimo 12 novembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
  1. il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
     
  2. nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
     
  3. non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti;

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che, con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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