Vi ricordo che per le imprese ammesse al credito d’imposta sugli investimenti, la fruizione del beneficio spettante è subordinata a due condizioni fondamentali:
- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Pertanto, le imprese, prima di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, dovranno controllare la regolarità del DURC, ossia il documento attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le aziende tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili, rilasciato in modalità telematica e con validità dell’esito positivo per 120 giorni.
A tal fine, occorre ricordare che, qualora le imprese abbiano aderito alla definizione agevolata (prima rottamazione, rottamazione-bis e rottamazione-ter), poiché la stessa si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione, ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica (Circolare INPS n. 80/2017 e Messaggio INPS n. 4844/2018).
A norma del comma 1052 della Legge di bilancio 2021, inoltre, sono escluse dal contributo le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, ossia:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Non possono, altresì, beneficiare del credito d’imposta in commento le imprese in stato di crisi e, più precisamente, quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.