Buongiorno ENTRO LUNEDì 7 SETTEMBRE si può presentare all’agenzia delle entrate apposita domanda per il riconoscimento di un credito d’imposta per le seguenti spese SOSTENUTE NEL 2020 (FATTURATE E PAGATE):
a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) quelle sostenute per l’acquisto di:
i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.
ATTENZIONE: il credito spetta in base ad una % che verrà stabilita l’11 settembre dall’agenzia delle entrate sulla base delle richieste ricevute. Tenendo presente che le risorse messe a disposizione dallo Stato sono molto contenute è facile ipotizzare che spetterà molto poco a chi farà domanda. Per questo consiglio di presentare la domanda solo nel caso in cui la spesa, ad oggi sostenuta o che si ipotizza di sostenere entro fine anno, sia cospicua.
La pratica potete farla voi con lo spid o altre credenziali di accesso al sito dell’agenzia delle entrate oppure passare tramite il nostro Studio concordando preventivamente tempi e costi.