In merito all’obbligo di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) l’Agenzia delle entrate evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate al DL n. 167/90 ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, lo stesso:
• è stato esteso agli “operatori non finanziari” che intervengono, anche tramite movimentazioni di “conti”, nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a € 15.000;
• è previsto anche a carico delle persone fisiche residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero / attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Considerato che, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E, nel quadro RW devono essere evidenziate anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti, la stessa Agenzia ritiene che anche le valute virtuali devono essere monitorate nel quadro RW. A tal fine l’Agenzia ha aggiornato il codice “14” – Altre attività estere di natura finanziaria utilizzabile per l’individuazione del “bene” con l’aggiunta del riferimento alle valute virtuali (per tali “beni” non è richiesta l’indicazione dello Stato estero).
In merito alla determinazione del controvalore in euro della valuta virtuale determinata al 31.12 l’Agenzia rinvia al cambio indicato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi dovrà essere indicato il controvalore detenuto al 31.12 ovvero alla data di cessione per le valute virtuali cedute nel corso dell’anno.
CHI DETENESSE CRIPTOVALUTE PER IMPORTI SUPERIORI A 15 MILA EURO E’ PREGATO DI COMUNICARCELO CON TEMPESTIVITA’ AL FINE DI COMPILARE correttamente IL QUADRO RW del modello Unico 2019.