con l’interpello n. 389/2019 pubblicato in questi giorni l’agenzia delle entrate ritorna sulla data da indicare nella fattura differita qualora la stessa riepiloghi più operazioni di vendita effettuate nello stesso mese.In un primo momento l’agenzia delle entrate aveva specificato che in caso di più consegne documentate da altrettanti documenti di trasporto, nella fattura differita si doveva indicare quale data di emissione, la data dell’ultima consegna. 
Ad esempio consegne effettuate il 2 settembre, 15 settembre, 28 settembre, la fattura doveva avere la data del 28 settembre e poteva essere trasmessa allo SDI entro il 15 ottobre.Ora invece l’agenzia delle entrate ha precisato che si può indicare (come negli anni scorsi) la data di fine mese cioè 30 settembre, ferma restando la possibilità di trasmetterla entro il 15 ottobre

Nella risposta n. 389/2019 viene anche esaminato il caso di un operatore che esegue, nel mese di settembre del 2019, una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale “reso lavorato” e trasmette, a fine mese, un unico documento per tutte le prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute. In tal caso la fattura emessa NON può considerarsi “differita”. Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le prestazioni di servizi, pur se rese, si considerano effettuate solo “all’atto del pagamento del corrispettivo” o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura.Conseguentemente, nell’ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, in assenza di pagamento, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo “Data” del file XML, la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre. Se, invece, sempre in assenza di pagamento, venisse indicata la data del 1° ottobre, l’iva confluirà nella liquidazione di ottobre. In entrambi i casi, secondo l’Agenzia delle Entrate, saranno comunque concessi dodici giorni per la trasmissione del documento.

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