Di seguito le novità introdotte dal Decreto Adempimenti:

  • revisione dei termini di trasmissione telematica dei dichiarativi, prevedendo un anticipo di due mesi: non più entro il 30 novembre dell’anno successivo, bensì entro il 30 settembre. Parimenti, nel caso di società IRES aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e non più entro l’undicesimo mese successivo
  • modifica dei termini di versamento dei Redditi in caso di pagamento rateale: sia i titolari di partita IVA che i non titolari di partita IVA saranno chiamati alla cassa il 16 del mese (non più il 30 giugno); inoltre, l’ultima rata possibile avrà scadenza 16 dicembre. Di fatto, l’ultimo versamento relativo a saldo e primo acconto potrà avere scadenza addirittura successiva al termine previsto per il versamento del secondo acconto, e il numero possibile di rate aumenterà di una;
  • modifica dei termini di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e dell’IVA: laddove l’ammontare dovuto sia inferiore a 100 euro, il versamento delle ritenute potrà essere effettuato con il versamento successivo; allo stesso modo, laddove l’IVA periodica a debito risulti di ammontare inferiore a 100 euro, il pagamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva. In entrambi i casi vengono stabiliti termini di versamento tassativi (indipendenti quindi dall’importo) a determinate scadenze;
  • revisione degli ISA, per i quali l’amministrazione finanziaria fornirà sotto forma di “precompilato” tutte le informazioni delle quali già dispone a seguito dei dati presenti nelle varie banche dati cui ha accesso. Inoltre, revisione del regime premiale, con aumento da 50.000 euro a 70.000 euro della soglia di credito IVA compensabile in assenza di visto di conformità, ed aumento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di credito compensabile relativo a imposte dirette e IRAP, sempre in assenza di visto di conformità.

Ulteriori novità sono:

* l’introduzione del termine di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria a scadenza semestrale (si tratta di una previsione a regime, non di una proroga annuale, come accaduto in passato),

* l’introduzione della possibilità per l’ex depositario delle scritture contabili di comunicare la cessazione del rapporto con il proprio assistito nel caso di inerzia di quest’ultimo,

* l’introduzione di un modello di delega unica ai servizi di Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione. 
Tramite il modello di delega unica il contribuente potrà decidere quali servizi delegare all’intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, potendo scegliere uno o più servizi tra quelli offerti da Agenzia delle Entrate (es. cassetto fiscale, consultazione fatture elettroniche, ecc.) ed anche quelli offerti da Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Di particolare interesse è quanto previsto in termini di durata della summenzionata delega unica: salvo revoca, la delega avrà valore fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di avvenuto conferimento, risolvendo finalmente la problematica di deleghe ai servizi aventi durata diversa (es. 4 anni per il Cassetto Fiscale e 2 anni per i servizi di fatturazione elettronica) nonché la necessità di monitorare molteplici date di scadenza, posto che attualmente la durata di validità della delega viene ad essere calcolata dalla data di conferimento.

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