Il decreto legge n. 146/2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri ed entrato in vigore oggi, è intervenuto in primis in ambito riscossione per dare maggiore respiro ai contribuenti debitori nel momento della ripresa dei pagamenti, dopo il lungo periodo di sospensione deciso a seguito dell’emergenza sanitaria.
In particolare:

Art. 1 – Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Chi è decaduto dalla “rottamazione ter” (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018) e dal “saldo e stralcio” (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018) per non aver rispettato il pagamento di una o più rate può “recuperare” e fruire ancora dei benefici derivanti dall’adesione a quelle definizioni agevolate se, entro iltermine del 30 novembre 2021, versa le quote omesse. Viene, infatti, stabilito che, per quanto riguarda le rate che originariamente scadevano nel 2020, si considerano tempestivi i versamenti effettuati entro quella data. Inoltre, poiché è espressamente previsto che trova applicazione la norma secondo cui non determina inefficacia della definizione la tardività non superiore a cinque giorni, le somme in questione potranno essere versate fino al 5 dicembre, termine che, cadendo di domenica, slitta automaticamente al giorno successivo.
Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Per pagare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 si avranno a disposizione centocinquanta giorni, anziché gli ordinari sessanta (articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973). Solo quando sarà inutilmente decorso tale intervallo temporale, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e il concessionario potrà procedere con l’espropriazione forzata.
Art. 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, data di “inizio ufficiale” della pandemia, sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione (articolo 68, comma 2-ter, Dl 18/2020).
Può beneficiare della novità anche chi, all’entrata in vigore del “decreto fiscale”, risulta già decaduto dai piani di rateizzazione, perché, ad esempio, non ha versato entro il mese di settembre le rate che erano state sospese fino al 31 agosto per l’emergenza sanitaria; a tal fine, dovrà saldare entro il 31 ottobre (con slittamento automatico al 2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti; inoltre, in caso di versamenti di importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

CHI FOSSE INTERESSATO A QUANTO SOPRA, E’ PREGATO DI CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) AL FINE DI VERIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE E IL TIPO DI SOLUZIONE ADOTTABILE.

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