L’articolo 10, D.Lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha disposto l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico e contestualmente è intervenuto sul sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, apportando una serie di modifiche direttamente sull’articolo 12, TUIR.

A seguito delle modifiche introdotte, infatti, dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico con meno di 21 anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (€ 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-bis, articolo 12, TUIR.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 continuano, invece, ad applicarsi le “vecchie regole”

Perciò chi farà il 730 o l’Unico presso il ns. Studio ed ha figli di età inferiore ai 21 anni DOVRA’ DIRCI COME GESTIRE LA DETRAZIONE E LA RELATIVA %

Come precisato anche nella Circolare 18 febbraio 2022, n. 4, per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni previste dall’art. 12, TUIR, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (ad esempio spese sportive, spese mediche, spese scolastiche)

A decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per figli a carico sono riconosciute unicamente per i soggetti con più di 21 anni che nel corso del 2022 abbiano conseguito un reddito di riferimento non superiore a:

  • € 4.000,00, se di età non superiore a 24 anni ed
  • € 2.840,51, se di età superiore a 24 anni.
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