RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – Art. 1, commi 54 e 55

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR e all’art. 16, DL n. 63/2013, con l’art. 1, commi 54 e 55 della nuova LEGGE DI BILANCIO è confermato che la detrazione (da ripartire in 10 quote annuali) determinata  considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:

  • nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
    • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
    • 36% negli altri casi;
  • nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
    • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
    • 30% negli altri casi.

Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.

In merito si rammenta inoltre che l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).

“BONUS ARREDO” – Art. 1, comma 55

Con riferimento al c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:

  • nella misura del 50%;
  • nel limite massimo di spesa di € 5.000;

ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%

L’art. 119-ter, DL n. 34/2020, prevede(va) la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.

Per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n. 212/2023 ha:

  • ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);
  • introdotto l’obbligo di:
    • pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
    • acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.

Gli interventi in esame possono rientrare negli interventi “trainati” da interventi per i quali spetta il Superbonus (che tuttavia nel 2025 risulta vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe / specifici casi in cui è riconosciuto nella misura del 110%) ovvero in quelli con detrazione per recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis (lett. e).

La Finanziaria 2025 non interviene sulla normativa sopra riepilogata che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.

“BONUS VERDE”

Tale detrazione non risulta riproposta / prorogata e pertanto dall’1.1.2025 non è più fruibile.

LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025

Si rammenta che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare 

Si evidenzia che le rate relative alle spese in esame:

  • sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024;
  • concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025.