Mascherine e altri beni anti-Covid esenti IVA fino al 31 dicembre 2020
Con l’intento di fornire un aiuto alla lotta contro il coronavirus Covid-19, il Governo è intervenuto con il Decreto Rilancio ad introdurre misure specifiche volte alla riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle “cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica”.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 124 del Decreto Legge n. 34 (cd. decreto Rilancio), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, ed immediatamente efficace.
Vengono introdotte due distinte misure:
- l’esenzione IVA relativamente alla cessione dei beni “anti Covid”, ma solo per le operazioni compiute fino al 31 dicembre 2020;
- l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% relativamente ai medesimi beni, a partire dal 1 gennaio 2021.
I beni, che ai sensi del comma 1 dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 verranno inseriti nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72 (ovvero beni soggetti ad aliquota 5%), a partire dal 1° gennaio 2021, sono i seguenti:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
L’aliquota IVA 5% scatterà per i sovra riportati beni a partire dal °1 gennaio 2021, mentre a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, e fino al 31 dicembre 2020, le cessioni di tali beni sono esenti da IVA, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 124 del D.L. 34/2020.
Tale esenzione IVA, tuttavia, non comporterà problemi di indetraibilità per quanto riguarda l’IVA assolta sugli acquisti dei beni stessi. Infatti, sempre l’articolo 124 comma 2 D.L. 34/2020 prevede espressamente il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.R. 633/72.
Detto questo, nella fase di passaggio tra la normativa pregressa (operazioni imponibili), alla normativa attualmente in vigore (esenzione IVA), qualche questione deve essere affrontata.
Innanzi tutto non è da escludersi che nel giorno di entrata in vigore del decreto (e magari anche nei giorni successivi) siano state poste in essere cessioni di beni applicando, erroneamente, l’IVA. In questo caso, si dovrà procedere alla correzione dell’operazione posta in essere, emettendo nota di credito a storno e procedendo a nuova emissione della fattura in esenzione (per i corrispettivi, stornando il documento commerciale emesso con IVA e ri-emettendolo in esenzione).
Quanto alle modalità di emissione della fattura elettronica o del documento commerciale, il riferimento di norma non potrà che essere “esente IVA ai sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020”, con codice natura N4, che identifica le operazioni esenti.
Si sottolinea nuovamente che l’operazione sarà esente IVA solo fino a fine anno, e proprio in forza della speciale disposizione contenuta nell’articolo 124 del D.L. 34/2020, e quindi il riferimento non è, come accade normalmente, al DPR 633/72, bensì a tale disposizione di natura straordinaria.
Infine, vi è la problematica delle farmacie e delle parafarmacie. Tali soggetti, come tutti coloro che cedono prodotti rientranti nell’elencazione cui sopra, innanzi tutto hanno dovuto adeguare la codifica dei prodotti gestiti con il RT, con inserimento del titolo di esenzione e codice natura.
Inoltre, spesso le farmacie e le parafarmacie determinano la liquidazione IVA con il meccanismo della ventilazione. Sul punto è bene, però, considerare che tale meccanismo si rende applicabile alle operazioni imponibili, pertanto si ritiene che i corrispettivi esenti non debbano entrare nel monte delle operazioni soggette a ventilazione, anche perché se così non fosse verrebbero ad essere assoggettate all’aliquota media scontata sugli acquisti, vanificando di fatto l’operazione esenzione posta in essere con il D.L. 34/2020 e semplicemente spostando il debito IVA in capo alle farmacie in luogo del consumatore finale. Tutto questo, sfortunatamente, si andrà a scontrare con un problema noto agli utilizzatori di RT in regime di ventilazione, ovvero il fatto che i corrispettivi verranno trasmessi come un tutt’uno “corrispettivi da ventilare”, e quindi in maniera difforme a quanto dovrà essere invece preso effettivamente in considerazione all’atto della contabilizzazione. In pratica, i corrispettivi esenti dovranno essere estromessi dal monte ventilazione e computati separatamente da quelli da ventilare, per entrambi risultino inclusi in un unico totale nella trasmissione dati effettuata all’Agenzia delle Entrate.