l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 giugno la circolare n.14 sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA.Vi allego a tale scopo un riassunto delle principali regole per l’emissione della fattura immediata e per la fattura differita con degli esempi concreti.
Intanto vi ricordo la differenza tra fattura immediata e fattura differita:
la fattura immediata
 va emessa per singole prestazioni (ad esempio quando si consuma un pranzo al ristorante, nel caso di una consulenza legale, notarile o fiscale, se vado a fare un singolo acquisto ecc…ecc..)la fattura differita riepiloga le vendite fatte in uno specifico mese (normalmente le singole vendite sono documentate da DDT o da documenti similari).
Per quanto riguarda LE DATE di seguito le precisazioni dell’agenzia delle entrate.
DATA DI EMISSIONE E/O TRASMISSIONE DELLA FATTURA (IMMEDIATA E DIFFERITA): trattasi della data in cui si trasmette la fattura allo SDI. Viene certificata in modo inequivocabile dal sistema SDI
DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (IMMEDIATA E DIFFERITA): trattasi della data che viene riportata sul documento che verrà inviato.
Mentre sulla data di emissione / trasmissione non c’è nulla da dire perchè impostata dal sistema, l’agenzia delle entrate interviene sulla data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di fattura immediata l’agenzia delle entrate ha precisato che la stessa si può trasmettere ENTRO 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. (vedi esempi allegati)
Nel caso di fattura differita invece la data riportata sul documento DEVE coincidere con la data dell’ultimo DDT emesso e può essere emessa entro il 15 del mese dopo.
Ai fini del versamento dell’iva fa fede la data di competenza dell’operazione (che a questo punto dovrebbe sempre coincidere con la data del documento)

Categorie: Generale