Buongiorno, di seguito alcune delle precisazioni pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate in merito ai cambiamenti di codifica che subirà la fatturazione elettronica CON OBBLIGO DAL 1° GENNAIO 2021. 

E’ chiaro che i software saranno aggiornati automaticamente e che quindi non spetterà a Voi ma TUTTI devono conoscere i principali cambiamenti per non sbagliare nella fase di emissione della fattura cioè la scelta tra un codice e l’altro spetterà a noi utilizzatori.

Nella guida pubblicata ieri, l’Agenzia evidenzia che il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto è stato previsto per ipotesi di reverse charge che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

Per quanto riguarda invece le operazioni non territoriali, tra le quali, in particolare, quelle risultanti tali a seguito dell’applicazione dell’articolo 7-ter, viene confermato che deve essere sempre utilizzato il codice N2.1, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi.

La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda le annotazioni da inserire in fattura, che continueranno ad essere “inversione contabile” per le prime, e “operazione non soggetta” per le seconde.

Una cosa che interessa le operazioni attive, è la distinzione tra fatture immediate, differite poiché si è intermediari di una operazione triangolare, e differite per aver ceduto nel corso di un mese dei beni con emissione di un ddt nei confronti di un cliente.

Con particolare riferimento a tali ultime operazioni (fatture differite), da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24, le specifiche tecniche riportano due importanti indicazioni.

La prima, per la quale l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04, e non con un documento con causale TD24 con segno negativo; analogamente, qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice TD04.

La seconda indicazione riguardante le fatture differite, che certamente dovrà essere rivista, è che “Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”. In realtà, la stessa risposta all’istanza di interpello n. 389/2019 permetteva anche di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura fosse inviata contestualmente a SDI, e la possibilità di retrodatare” la fattura, indicando l’ultimo giorno del mese in cui erano avvenute le cessioni, era una “conquista” in termini di semplificazioni rispetto al passato.

Volendo riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l’esempio di una impresa che emette nel mese di settembre dei DDT per i quali deve emettere successivamente fattura differita. Tale fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo, e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della struttura dell’azienda e del software contabile adoperato.

Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l’ultimo giorno del mese, e data la fattura lo stesso giorno; vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la “retrodata” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo); vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Bene, mentre la risposta ad interpello n. 389/2019 permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra non consentire la terza, cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie procedure contabili.

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