Con l’avvento del nuovo anno è necessario prestare un’attenzione ancora più puntuale alla corretta acquisizione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio.
È infatti necessario ricordare che dal 1° gennaio 2021 – come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 – il Sistema di Interscambio accetta esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema (tracciato XML) versione 1.6.2 del 20 aprile 2020, che è andato definitivamente a sostituirsi al precedente tracciato 1.5.
Ad esempio la fattura immediata è codificata TD01 e per questa ci sono 12 giorni di tempo, dalla data di emissione (o data del documento), per l’invio all’agenzia delle entrate. La fattura differita invece è codificata TD24 e riepiloga le operazioni effettuate nel mese precedente, correttamente supportate da documentazione quale ad esempio i DDT (dell’ultimo dei quali occorre riportare la data nel campo dedicato). Per quest’ultima la trasmissione è considerata tempestiva se effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La cessione di un bene strumentale da parte dell’azienda dovrà avvenire con un fattura codificata TD26.
Anche i codici natura delle operazioni sono cambiati. Ad esempio nel caso di una prestazione di servizi resa nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a) del decreto IVA, si dovrà utilizzare il codice natura N6.3 e non più il generico N6.
Per quanto sovra esposto si consiglia di monitorare le prime trasmissioni effettuate nel 2021 con un’attenzione ancora maggiore rispetto a quella ordinariamente richiesta, ricordando che in caso di scarto vi sono cinque giorni per ritrasmettere il file corretto.