Dal 19 giugno è attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il beneficio economico, erogato dall’INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:
- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.
Per accedere all’indennità per il mese di maggio come previsto dal «DL Rilancio», i requisiti sono i seguenti:
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice:
- con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020;
- iscritti alla Gestione separata di INPS;
- non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n.222;
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Si ricorda che le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 85 e 98 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori domestici e dei lavoratori sportivi, con le indennità di cui al DM 28 marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e con il Reddito di emergenza di cui all’art. 82 del DL «Rilancio». Inoltre, sono incompatibili con la titolarità di pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità).
Inoltre, si precisa che per il mese di maggio, l’indennità potrà essere erogata come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità. Si precisa che qualora l’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante sia superiore a tale indennità, il richiedente non riceverà l’integrazione dell’indennità.