La nuova legge di bilancio ha reintrodotto l’iper ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi che abbiano le caratteristiche del 4.0 e siano prodotti o nell’Ue o nel SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Beneficiare però dell’agevolazione non è agevole e bisogna fare molta attenzione. Inoltre chi ne beneficia deve essere in regola con la normativa sulla sicurezza nel posto di lavoro e deve avere il DURC in regola.
L’agevolazione è riconosciuta a fronte dei seguenti investimenti (si allega il dettaglio dei beni rientranti):
- in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Per dare attuazione all’agevolazione è prevista, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire le modalità attuative delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Viene anche confermata la necessità della triplice comunicazione al GSE per l’accesso all’agevolazione, secondo lo schema già tratteggiato, ad esempio, dal DM 15 maggio 2025 in relazione agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025.
Per beneficiare dell’iper-ammortamento il percorso è il seguente.
- Invio di una comunicazione preventiva che contiene i dati identificativi salienti dell’investimento agevolabile.
- Entro 60 giorni dalla ricezione della conferma da parte del GSE è necessario procedere alla comunicazione di conferma con attestazione dell’avvenuto versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.
- La comunicazione di avvenuto completamento dell’investimento da inviare successivamente alla realizzazione dello stesso e, comunque, non oltre il 15 novembre 2028.
Sono, inoltre, previste perizie e certificazioni.
In primo luogo, analogamente alla vecchia disciplina degli iper-ammortamenti e dei crediti di imposta Transizione 4.0, le caratteristiche dei beni agevolabili e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale sono oggetto di una perizia tecnica asseverata. Se confermate le regole previgenti, dev’essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. In ipotesi di beni di costo unitario inferiore ad euro 300.000, la perizia asseverata certificazione, può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, ovvero dal titolare della ditta individuale.
Ricordiamo che in relazione ai beni agevolabili la normativa di riferimento pone un vincolo geografico. I beni agevolabili, infatti, devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Tale requisito può essere soddisfatto attraverso una certificazione rilasciata dalla CCIAA, ovvero, in alternativa, mediante un’attestazione rilasciata dal produttore.
Nel decreto è precisato che sono agevolabili anche i beni che hanno subito dei territori sopra richiamati l’ultima trasformazione sostanziale.
Per i software 4.0 il produttore, ovvero il soggetto licenziante, devono attestare che l’attività di sviluppo dei programmi agevolabili è stata svolta per almeno il 50% in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
In ordine agli investimenti agevolabili di cui alla precedente lettera b), il decreto precisa che vi rientrano:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i sistemi di accumulo e di stoccaggio;
- i trasformatori e i misuratori;
- gli impianti per calore di processo;
- i servizi ausiliari di impianto.
Come previsto dal comma 435 sopra richiamato, il GSE provvede, oltre che alla gestione delle procedure di accesso, anche al controllo dell’agevolazione. A tal fine, il DM precisa che il recupero dell’agevolazione avviene a cura dell’Agenzia delle entrate sulla base delle segnalazioni ricevute dal GSE.