Buongiorno, con il provvedimento del 28 gennaio 2021 l’agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento con 3 nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA (ex studi di settore) per l’anno di imposta 2020.

La prima causa di esclusione riguarda tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività esercitata e quindi è del tutto scollegata dal codice ATECO attribuito in sede di inizio attività, o oggetto di successiva variazione. Possono applicare la nuova causa di esclusione i contribuenti che nell’anno 2020 hanno registrato una contrazione del fatturato di almeno il 33% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

La causa di esclusione sarà indicata direttamente dal contribuente (codice 16 del Modello Redditi), ma l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di effettuare autonomamente i controlli avvalendosi dei dati desumibili dallo SDI in conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Un’ulteriore e nuova causa di esclusione riguarda i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2019. È stato quindi aggiunto un anno in quanto, prima della nuova misura, la causa di esclusione trovava applicazione esclusivamente per i contribuenti che avevano iniziato l’attività del medesimo anno oggetto di dichiarazione. Ora, invece, a causa dell’eccezionalità e gravità della situazione sono esclusi dall’applicazione degli ISA non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2020, ma anche nel precedente anno 2019. In tale caso, i contribuenti esclusi dagli ISA, in quanto hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice 17.

È stata poi aggiunta una terza e nuova causa di esclusione. Essa riguarda i contribuenti che esercitano in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici Ateco riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni per la compilazione dei modelli. Si tratta, in molti casi, di attività sospese, come ad esempio il settore della ristorazione, il settore sportivo, dello spettacolo e più in generale anche i settori che hanno subito i danni maggiori indipendentemente dalla sospensione temporanea delle attività.

Le istruzioni precisano, però, analogamente a quanto previsto per le imprese multiattività, che i contribuenti soggetti alle nuove cause di esclusione, saranno tenuti alla compilazione e ad allegare il modello ISA alla dichiarazione dei redditi. Invece per le altre cause di esclusione, già applicabili negli anni scorsi, non sarà necessario procedere alla compilazione del modello.

Cordialità 

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