Il “Decreto Crescita” ha ripristinato Ia denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate.
SOGGETTI OBBLIGATI:* esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del TULPS, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
* vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
* esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
* vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
Recentemente l’Agenzia delle Dogane è intervenuta fornendo gli “indirizzi applicativi” a carico dei soggetti che:
− hanno iniziato l’attività fino al 28.8.2017;
− hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 al 29.6.2019;
− iniziano l’attività dal 30.6.2019.

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO ATTIVITA’ FINO AL 28/08/2017
Gli esercenti che svolgono la propria attività prima del 29.8.2017, in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena efficacia.
Tuttavia i soggetti in esame qualora non abbiano completato la procedura di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo DEVONO entro il 31.12.2019, presentare un apposito modello all’Agenzia delle Dogane per la richiesta di rilascio della licenza. 

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ DAL 29/08/2017 AL 29/06/2019
I soggetti che hanno iniziato l’attività senza essere tenuti ad osservare l’obbligo di denuncia in esame, sono ora tenuti a presentare, entro il 31.12.2019, la “denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa”.


SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ DAL 30/06/2019
Con riferimento ai soggetti che iniziano l’attività dal 30.6.2019, l’Agenzia delle Dogane rammenta che “la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone … che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane”.
Pertanto, la comunicazione presentata al SUAP equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane (ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 504/95) e, di conseguenza, il SUAP è tenuto a trasmettere tale comunicazione al competente Ufficio delle Dogane. …….DA VERIFICARE!!!!!!!!!
INFINE: CHI HA SEMPLICEMENTE VARIATO L’INTESTAZIONE E FOSSE GIA’ IN POSSESSO DELLA LICENZA DEVE SOLO DARNE COMUNICAZIONE ALLE DOGANE.
VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI IN SAGRE / FIERE / MOSTRE / EVENTI SIMILI Merita, infine, evidenziare che l’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre / fiere / mostre / eventi simili continua ad essere non soggetta all’obbligo di denuncia, in quanto di carattere temporaneo e di breve durata.

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