l’agenzia delle entrate, rispondendo ad un interpello del 12 agosto 2022, ha affermato che la marca da bollo da 2 euro addebitata in fattura al cliente a titolo di rivalsa E’ DA CONSIDERARE RICAVO e non rimborso spese anticipate.

Questa presa di posizione va in controtendenza ai normali comportamenti contabili adottati, comprese le impostazioni dei software di fatturazione elettronica che li considerano operazioni non soggette art. 15 in quanto rimborso di spese anticipate.

Ovviamente l’affermazione dell’agenzia delle entrate ha delle conseguenze enormi per i FORFETTARI: dal rispetto dei 65 mila euro per non uscire dal regime, alla certificazione dei 2 euro da parte dei clienti che hanno ricevuto e registrato le fatture, alla determinazione di un maggior reddito su cui pagare tasse e contributi.

Difficilmente l’agenzia delle entrate modificherà la propria presa di posizione pertanto, IN ATTESA DI CAPIRE COME GESTIRE IN SEDE DI FATTURAZIONE L’ADDEBITO DEI 2 EURO, CONSIGLIO DI NON ADDEBITARE A TITOLO DI RIVALSA I 2 EURO ma di optare per l’indicazione in fattura della marca da bollo (OBBLIGATORIA PER LEGGE) a proprio carico: cioè la marca da bollo viene indicata ma non sommata al totale fattura che DEVE PAGARE IL CLIENTE.

Questo suggerimento è, a mio avviso, da adottare fino a che non ci saranno maggiori precisazioni su come esporla correttamente in fattura. Nulla invece cambierà, ahimè. sul fatto che sarà  sempre e solo ricavo.

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