Buongiorno, di seguito una prima analisi di come cambierà la compilazione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2021.I software utilizzati ovviamente saranno aggiornati automaticamente quindi vi trovete già tutti i dati necessari nelle varie tabelle presenti all’interno del software.In ogni caso è necessario sottolineare come TUTTI DOVREMO PRESTARE PIU’ ATTENZIONE quando si emetterà la fattura applicando il tipo di documento corretto (ad esempio fattura di vendita / fattura vendita bene strumentale, fattura immediata/fattura differita) e la tipologia di aliquota iva corretta. 
A partire dal 1° gennaio 2021, il tracciato PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA previsto dalle specifiche tecniche della versione 1.5 non sarà più utilizzabile, e dunque tutti i contribuenti dovranno essere in grado di predisporre le fatture elettroniche secondo le nuove previsioni (versione 1.6).
A partire dal 1° ottobre 2020 sarà già possibile familiarizzare con il nuovo tracciato ma si potrà, nel caso in cui i software non siano ancora aggiornati o non ci si senta ancora pronti a questo salto epocale, utilizzare le vecchie modalità di fatturazione elettronica, ma dal 1° gennaio 2021 non si potrà più rinviare oltre, ed è bene porre attenzione alle nuove regole in tempo utile, poiché il lavoro preparatorio necessario a farsi trovare pronti alla scadenza è rilevante

Infatti, la “nuova” fattura elettronica richiederà, ai fini di una corretta compilazione, una preparazione di base molto maggiore rispetto ad oggi, poiché di fatto numerose informazioni che venivano “incasellate” in sede di dichiarazione IVA, ora dovranno già essere correttamente rappresentate direttamente dai codici utilizzati in sede di compilazione di FE. Non si tratta di un caso; infatti, il nuovo tracciato nasce proprio con la finalità di raccogliere a monte tutte quelle informazioni che potranno far sì che le dichiarazioni IVA precompilate possano – almeno per i casi più semplici – diventare realtà. 

Quel che è certo è che tutto questo si tradurrà in pesanti difficoltà operative per i soggetti che predispongono le fatture, posto che cambiano, o meglio sarebbe dire aumentano a dismisura, sia i codici di tipologia di documento, così come i codici natura, ovvero quella codifica che viene utilizzata per evidenziare la disposizione normativa di riferimento laddove in fattura non vi sia IVA esposta. 

Per quanto riguarda i codici natura, resta la codifica N1 per le operazioni escluse ex articolo 15. 

Il codice N2 (non soggette), si sdoppia in N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 e N2.2 non soggette – altri casi (FORFETTARI)
Il codice N3, destinato alle operazioni non imponibili, si spezza addirittura in sei casistiche diverse: 

  • N3.1 non imponibili – esportazioni;
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Resta ferma la codifica N4 per le operazioni esenti, senza novità, così come non cambia la codifica N5 per i casi di regime del margine / IVA non esposta in fattura. 

È invece una vera tempesta quella che riguarda il codice N6 (inversione contabile), che potrà assumere tutte le declinazioni possibili previste dalla complessa normativa IVA: 

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
  • infine, N6.9 inversione contabile – altri casi.

E infine la codifica N7, che resta dedicata ai casi di IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72). 

Oltre a tutto ciò, come si è detto, si amplia anche la codifica destinata ad identificare il tipo di documento trasmesso al Sistema di Interscambio. Ad esempio, la fattura per vendita di un cespite non potrà più essere trasmessa indicando semplicemente il tipo documento TD01, bensì occorrerà utilizzare la nuova specifica codifica dedicata TD26, così comesaranno distinte da codifiche separate le fatture immediate e quelle differite. Infine, tutte le diverse tipologie di documento emesso ai fini di integrare l’IVA assolta sugli acquisti con meccanismo di inversione contabile, così come tutte le tipologie di autofattura vera e propria, saranno identificate da codici diversi, ma su questi aspetti torneremo in seguito. 

Per il momento, basti sapere che dal 1° ottobre tutto ciò prenderà il via su base volontaria, visto che è ancora possibile utilizzare il tracciato precedente, ma entro il 1° gennaio 2021 l’intero meccanismo andrà a regime e tutti i contribuenti dovranno necessariamente adattarsi. 

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