Nell’ambito del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha riprosto il c.d. “bonus sanificazione / acquisto DPI” per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti. Al fine di favorire la riapertura delle attività e l’adozione di misure dirette a contenere / contrastare la diffusione del COVID-19, come previsto dall’art. 32 del Decreto in esame, ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;

spetta un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.

Il credito d’imposta in esame spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per il 2021.

Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;

c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;

d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile nel mod. REDDITI 2022 o in compensazione nel mod. F24;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa (€ 200 milioni). È verosimile che, come avvenuto per l’analogo credito istituito dall’art. 125, DL n. 34/2020, sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all’individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

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