La novità– In sede di conversione in legge del decreto, l’articolo 8, commi 10 e 10-bis, del D.L. n. 76/2020, recentemente convertito in legge 120/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre, è stato introdotto il comma 10-bis all’articolo 8, con il quale si prevede, per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016), che al DURC, sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L n. 76/2020. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato. 

Riguardo a quanto sopra disposto, si ricorda che l’articolo 105, comma 16, del citato codice dei contratti pubblici già prevede, nell’ambito di un articolo che ha per oggetto prevalente i subappalti, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. 

In base alla stessa norma, tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 

Osservazioni – Con ogni probabilità, il nuovo documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, servirà ad evitare che l’appalto sia eseguito anche con utilizzo di lavoratori in nero. 
Si fa notare che, il richiamato comma 10-bis, non individua il soggetto tenuto a rilasciare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera. Sarà successivamente il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che provvederà, non solo a procedere a detta individuazione, ma anche ad indicare i parametri utilizzati per stabilire la congruità ed i soggetti che dovranno controllare la congruità stessa. 

La disposizione, in realtà, non è rivolta all’esecuzione dei soli appalti del comparto dell’edilizia, ma è indirizzata a tutti i settori dell’ambito dei contratti pubblici che prevedono un appalto. 
Ne consegue che i soggetti che avranno il compito di verificare la congruità dovranno avere una specifica competenza del settore che sarà oggetto di controllo. 

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