La progressività nella stretta all’uso del contante deriva dalle norme che prevedono l’abbassamento dei limiti in base all’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 231/07 e che sono state introdotte mediante il nuovo comma 3-bis, dall’art. 18, comma 1, lett. a) D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2020).

In particolare, nelle citate disposizioni si prevede nella lettera a), che:

“A decorrere dal 1/7/2020 e fino al 31/12/2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro”.

Le previsioni in tema di limitazioni all’uso del contante sono applicabili indipendentemente dalla causale del trasferimento, ossia i limiti ed i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come di saldo di prestazioni professionali o perfino di donazione di contanti in ambito familiare.

La Circolare MEF del 16 gennaio 2012, n. 2, ha specificato che l’importo soglia da verificare è riferito alla somma complessiva del trasferimento.

Pertanto è vietato suddividere “artificiosamente” un unico importo pari o superiore alla soglia in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto  ma relativi alla medesima transazione economica.

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