La bozza del decreto legge contenente “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di prossima approvazione e pubblicazione introduce A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022:
1) le sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali – di un pagamento di qualsiasi importo effettuato attraverso carte di pagamento. Per quanto riguarda l’ammontare è prevista una quota fissa, pari a 30 euro, cui viene aggiunto il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica, quale ad esempio l’assenza di connettività).
2) OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER:

  • contribuenti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  • contribuenti che hanno optato per la Legge 398, articoli 1 e 2, del 16 dicembre 1991, (ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E TUTTE LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE ANCORA ADOTTANTO LA 398) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Viene meno anche la previsione che i soggetti in regime Legge 398, che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, debbano assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Di fatto, tutte le associazioni e similari dovranno fatturare obbligatoriamente in formato elettronico e provvedere a ciò direttamente.

Vi sarà comunque un piccolo periodo di tolleranza a favore di questi nuovi obbligati alla fatturazione elettronica. Viene infatti previsto che per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei ben più ristretti tempi ordinariamente previsti, ovvero 12 giorni nel caso di fattura immediata e entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita).

A partire dal 1° ottobre 2022, il meccanismo entrerà a pieno regime, con modalità e termini di emissione delle fatture uniformi per tutte le tipologie di contribuenti. Quanto alle sanzioni applicabili, il riferimento è al comma 2 del D. Lgs. 471/1997, che prevede, per quanto qui di interesse, una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Dalla bozza sembrerebbero esclusi i forfettari che fatturano annualmente meno di 25 mila euro.
PRECISAZIONI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PROSSIMAMENTE PER I FORFETTARI seguiti dal ns. Studio.

Per tutti coloro che hanno adottato Fatture in Cloud e che ancora non hanno acquistato la licenza DOVRANNO PROVVEDERVI ENTRO IL MESE DI MAGGIO AL FINE DI POTER EFFETTUARE LE CONFIGURAZIONI NECESSARIE ED ESSERE PRONTI CON UN DISCRETO ANTICIPO ALL’INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Chi non ha ancora scelto un programma di fatturazione  E’ CALDAMENTE INVITATO A FARLO RAPIDAMENTE E A COMUNICARCELO CON SOLLECITUDINE AL FINE DI ORGANIZZARCI NELLA GESTIONE ed eventuale configurazione.

Qualora fosse confermato il limite di esenzione dei 25 mila euro SI CONSIGLIA di adottare UGUALMENTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN QUANTO NELL’ANNO CI SONO TROPPE VARIABILI CHE POTREBBERO FAR SUPERARE IL LIMITE CON CONSEGUENZE IN TERMINI SANZIONATORI notevoli (perchè vi ricordo che andate per cassa e non è scontato avere correttamente tutto sotto controllo durante l’anno). Siate pertanto prudenti nel gestire il nuovo obbligo.
Il ns. Studio ovviamente è a disposizione per qualsiasi chiarimento, confronto e aiuto nella gestione del nuovo adempimento.

Categorie: Generale