Il comma 101 della legge di bilancio stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Le imprese che non rispettano questo obbligo sono passibili di multe fino a un milione di euro. Lo prevede l’articolo 1, commi da 101 a 111, della nuova legge di bilancio 2024 (Legge dicembre 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023 n. 304).
Il comma 104, con riferimento alle caratteristiche del contratto, stabilisce che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Cordialità