A partire al 1° ottobre 2024 le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili sono tenute a richiedere e mantenere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto il Regolamento da applicare, presentare la domanda e le regole per il suo rilascio e la gestione nel tempo della patente.
Obbligate sono tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Aziende non obbligate e in deroga– Sono esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.
Contenuto della patente –Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero de-lla patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensdell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Tutti i clienti interessati saranno contattati dal ns. Studio per valutare insieme come procedere.
La prima cosa da fare PER TUTTI è la richiesta del DURC (deve dare esito positivo), poi sarebbe opportuno fare richiesta del DURF (anche se entrambi vanno autocertificati), infine occorre contattare chi vi segue per la sicurezza per capire quali documenti e quali corsi dovete avere (anche questi andranno autocertificati).