Di seguito alcune precisazioni sull’obbligo di stipula della polizza catastrofale.
Quanto riportato sotto è il frutto di approfondimenti del gruppo di lavoro “fiscalità immobiliare” dell’Ordine dei Dottori commercialisti e vuole essere un aiuto per capire meglio come muoversi.
L’obbligo di stipula sussiste per tutte le imprese, anche se con sede legale all’estero, a copertura dei danni subiti a seguito di eventi catastrofali sui beni di cui alla voce B-II, n. 1), 2) e 3) dell’attivo dello stato patrimoniale (art. 2424 C.C.) e più precisamente:•terreni e fabbricati,
•impianti e macchinario,
•attrezzature industriali e commerciali,
a qualsiasi titolo utilizzati (e quindi anche con riferimento ai beni detenuti in locazione, sublocazione, comodato ecc.).Rimangono esclusi dall’obbligo i beni compresi nel punto 4) della voce B-II dell’attivo dello stato patrimoniale (altri beni) quali ad esempio mobili, computer e automezzi e le immobilizzazioni in corso.
Analogamente l’obbligo non sussiste se l’imprenditore non possiede o utilizza alcun bene sopra indicato.
In caso di inadempimento non è prevista una sanzione pecuniaria ma se ne terrà conto nell’assegnazione di “contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”.
La decorrenza dell’obbligo assicurativo è così differenziata, con riferimento alle definizioni introdotte dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6.3.2002 della Commissione:
•31.3.2025 (con decorrenza degli effetti a partire dal 30.6.2025) per le grandi imprese.
Si tratta delle imprese che non hanno i requisiti sotto indicati.
• 1.10.2025 per le imprese di medie dimensioni.
Si tratta delle imprese che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti:
• numero di dipendenti inferiore a 250,
•fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
•31.12.2025 per le piccole e microimprese.
Si tratta delle imprese che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti:
•numero di dipendenti inferiore a 50,
•fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.
Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
L’art.1 co.101 e ss. L.213/2023 (legge di bilancio per il 2024) prevede l’obbligo assicurativo riferito agli eventi naturali e catastrofali in capo a tutte le imprese con sede legale in Italia o all’estero (queste ultime a condizione di avere una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, con l’esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprenditori agricoli).
Con il riferimento ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese tenuto ai sensi dell’art. 2188 codice civile, risulta utile verificare il contenuto dell’art. 2195 codice civile in cui si esplicita che sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un’attività diretta alla produzione di beni o di servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto, un’attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie delle precedenti. Nell’ambito di applicazione dell’articolo 2195 del Codice civile rientrano quindi tutti i soggetti che a qualunque titolo e in qualunque sezione sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
Questo significa che anche le società semplici sono destinatarie degli obblighi di cui all’art. 1, co.101 e ss. Della L. 213/2023, in quanto soggette all’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese, ai fini di mera certificazione anagrafica, su domanda degli amministratori o di tutti i soci.
Anche il Mimit ha fornito alcune indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività dell’obbligo di assicurarsi contro i rischi da eventi naturali e catastrofali.
Nella risposta alla FAQ n. 51 si legge “Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).”
La norma prevede che l’imprenditore sia tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, salvo che si tratti di beni iscritti al PRA o di beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Nel caso degli immobili locati il presupposto che consente, in prima fase, di individuare il soggetto in capo al quale ricade l’obbligo di polizza è costituito dall’utilizzo del bene nell’ambito della propria attività.
Obblighi per le imprese edili
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla L. 213/ 2023. Anche l’art. 1, comma 1, lett. b), numero 2), del DM n. 18/2025 attuativo della legge, annovera tra le “immobilizzazioni” che devono essere oggetto di copertura assicurativa il “fabbricato” senza menzionare quelli “in costruzione”. Infine, anche il Mimit, con la risposta alla Faq n. 3, ha confermato tale esclusione.
Ciò risulta quale logica conseguenza del fatto che, con riferimento alle imprese di costruzione le unità in corso di realizzazione trovano collocazione nell’Attivo Circolante, voce Rimanenze, e non già tra le immobilizzazioni, assoggettate all’obbligo.