L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, ha posticipato la data entro la quale i registratori telematici dovranno adeguarsi al nuovo tracciato di trasmissione dei corrispettivi.
Motivazione della proroga e nuova decorrenza dell’obbligo sono rinvenibili nel provvedimento stesso, dal contenuto alquanto scarno: “In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, viene modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici”.
Conseguentemente, vengono adeguati anche i termini entro i quali i produttori potranno dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate; il nuovo termine è fissato in data 31 marzo 2021.
A partire dal 1° gennaio 2021, pertanto, e fino al 31 marzo 2021 (salvo eventuale futuro, ed ennesimo, rinvio) i dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere ancora trasmessi nel formato XML precedente, versione 6.0, senza che per tale ragione si possa incorrere nello scarto della fornitura dei dati (e quindi nell’omissione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi).
Il provvedimento del 23 dicembre 2020, invece, nulla dispone in merito all’adeguamento dei RT alle esigenze della lotteria degli scontrini, che come da programma partirà il 1° gennaio 2021 (tant’è che in manovra finanziaria è prevista una modifica inerente la partecipazione alla lotteria stessa dei soli documenti commerciali onorati con moneta elettronica, ma nessun ulteriore rinvio).
Si ricorda che il mancato adeguamento dei Registratori Telematici alla lotteria, ad oggi, non comporta sanzioni specifiche ma solo un “rischio di segnalazione” sul portale da parte del consumatore che non riesca a partecipare alla lotteria stessa per rifiuto dell’esercente di indicare il codice lotteria sul documento commerciale.