TUTTI I FORFETTARI SONO PREGATI DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI SOTTO EVIDENZIATE E VERIFICARE LA LORO SITUAZIONE.
CHI AVESSE DUBBI O RITENESSE DI NON AVERE PIU’ LE CONDIZIONI PER APPLICARE IL REGIME FORFETTARIO E’ PREGATO DI CONTATTARE IL NOSTRO STUDIO CON SOLLECITUDINE.
GRAZIE

Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, rispettano i seguenti requisiti:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (IL LIMITE DEI RICAVI O COMPENSI E’ DETERMINATO PER CASSA);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il comma 57 del citato art. 1 dispone inoltre che non possono avvalersi del regime in parola:

  • a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito; (ad esempio VENDITORI PORTA A PORTA)
  • b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In base a quanto previsto dalla menzionata lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190/14 i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro non possono avvalersi del regime forfettario. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente.

Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfettario. Valgono, pertanto, i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 con riferimento all’allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l’odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione In proposito, la citata circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che “tale limite, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”.

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